Tassa vidimazione libri sociali

nuove-scadenzeLe società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), comprese quelle consortili, devono versare, entro il 16 marzo di ciascun anno, una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.

L’obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione.

La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (articolo 2421 del codice civile).
In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:

  • libro dei soci
  • libro delle obbligazioni
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio.
Invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere vidimati.
Per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

Per alcune categorie di soggetti (si tratta, come accennato delle S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., comprese quelle consortili anche se in liquidazione) resta in vigore l’applicazione dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa.
Infatti, questi soggetti sono obbligati a versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili pari a:

  • 309,87 euro, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito.
Inoltre, il versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.

I termini e le modalità di versamento sono i seguenti:

  • il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva
  • il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Assunzioni agevolate SUD ITALIA 2017

L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, in Regioni “meno sviluppate”.

L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d. lgs. n.150/2015. Come previsto dalla citata norma, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Per i giovani che, al momento dell’assunzione, abbiano un’età compresa tra i 16 e i 24 anni – intesi come 24 anni e 364 giorni -, lo stato di disoccupazione rappresenta l’unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell’accesso al beneficio.
I lavoratori con almeno 25 anni di età, invece, al momento dell’assunzione incentivata, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013.

Fatte salve le ipotesi di trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro.

L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una Regione “meno sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una Regione “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

L’incentivo è fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060,00 euro su base annua per ogni lavoratore assunto.
Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (euro 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà comunque formare oggetto di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima esonerabile, pari a euro 8.060,00.

L’incentivo è subordinato:
alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

  • all’adempimento degli obblighi contributivi;
  • all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi
    nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

L’incentivo, come previsto dall’articolo 8 del decreto direttoriale n. 367/2016, non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione, il decreto direttoriale prevede un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza, di seguito illustrato (cfr. art. 9, decreto direttoriale citato).
Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “B.SUD”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet http://www.inps.it. – una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
  • la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le Regioni per le quali è previsto il finanziamento;
  • l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva; l’aliquota contributiva datoriale.

Il modulo telematico di richiesta dell’incentivo sarà reso disponibile entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare. Sarà dato atto della possibilità di inviare le istanze mediante pubblicazione di apposito messaggio da parte dell’Istituto.
Il modulo sarà accessibile seguendo il percorso “accedi ai servizi”, “altre tipologie di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
Si illustra il processo di elaborazione delle richieste telematiche che sarà seguito dall’Istituto dal momento in cui saranno resi disponibili i moduli telematici. Generalmente, entro il giorno successivo all’invio dell’istanza e salve le precisazioni di cui al successivo paragrafo, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:
consulterà gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto per cui si chiede l’incentivo sia disoccupato;
calcolerà l’importo dell’incentivo spettante;
verificherà la disponibilità residua della risorsa; informerà – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo di istanza – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimarrà valida – mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione – per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, dopo 30 giorni l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Fonte: http://www.inps.it, circolare n.41 del 01 Marzo 2017